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Archive for the ‘corte-costituzionale’ Category
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Immigrazione clandestina: bocciata l’aggravante
Le norme che introducono l’aggravante di clandestinità, secondo cui le pene sono aumentate di un terzo se a delinquere è un immigrato presente illegalmente in Italia, sono costituzionalmente illegittime.
E’ quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la decisione del 9 giugno scorso.
Supera invece l’esame della Consulta il reato di clandestinità.
Nelle prossime settimane saranno depositate le motivazioni della sentenza.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 16 giugno 2010
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Niente difese d’ufficio per i praticanti
I praticanti avvocati non possono essere nominati difensori d’ufficio.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 106 depositata il 17 marzo scorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 del Regio Decreto-legge n. 1578 del 1933.
Secondo Consulta la previsione in esame contrasta con il diritto dell´effettività della difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione, poiché consentirebbe che all´indagato o all´imputato possa essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l´intero iter abilitativo alla professione.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 25 marzo 2010
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Approvato il decreto salva-liste
Nella riunione di venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che mira a consentire lo svolgimento regolare delle elezioni regionali fissate per il 28 e 29 marzo prossimi, consentendo la partecipazione alla competizione delle liste del popolo della libertà che erano state escluse per alcune irregolarità.
Il provvedimento detta i criteri interpretativi di norme in materia di rispetto dei termini per la presentazione delle liste, di autenticazione delle firme e di ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio centrale regionale.
La giunta della regione Lazio ha presentato un ricorso contro il decreto innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione con il governo.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 10 marzo 2010
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Disabili, insegnanti di sostegno senza limiti
È costituzionalmente illegittima la disposizione che fissa il limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno per i disabili.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 depositata venerdì scorso, ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme della Finanziaria 2008.
Secondo la Consulta, deve essere consentita la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga a eventuali divieti, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave.
Il diritto del disabile all’istruzione – precisano i supremi giudici - si configura come un diritto fondamentale ed è oggetto di specifica tutela sia da parte dell’ordinamento interno che dell’ordinamento internazionale.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 4 marzo 2010
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Tg Videodiritto.it – Puntata del 4 marzo 2010
• Condanna di Google per un video di maltrattamenti: controversa sentenza del Tribunale di Milano
• Amministratori giudiziari, nasce l’albo. Potranno iscriversi avvocati e commercialisti
• Disabili, insegnanti di sostegno senza limiti: la Corte costituzionale interviene sui tetti stabiliti dalla Finanziaria 2008
• Mancata approvazione della riforma dell’ordinamento forense: avvocati in sciopero il 10 marzo
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Notifiche a irreperibili: occorre ricevuta della raccomandata
Nella ipotesi di irreperibilità oppure nel caso di rifiuto alla ricezione della copia di un atto, la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata e non con la semplice spedizione.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 depositata il 14 gennaio scorso, dichiarando parzialmente illegittimo l’art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario della notifica, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa.
L’articolo in questione, secondo i giudici, viola i parametri costituzionali per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi, ovvero quello del notificante e quello del destinatario, in un ambito in cui, invece, le garanzie di difesa e tutela del contradditorio devono essere improntate a canoni di effettiva parità.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 27 gennaio 2010
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Le donne al lavoro fino a 65 anni senza comunicazione
Cade l’onere a carico della lavoratrice di dare tempestiva comunicazione al datore nel caso in cui intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età.
Con la sentenza n. 275 del 19 ottobre scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 del Codice delle pari opportunità che prevedeva tale onere.
La Consulta ricorda che «i precetti costituzionali di cui agli articoli 3 e 37, primo comma, non consentono di regolare l'età lavorativa della donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto concerne il limite massimo di età, ma anche riguardo alle condizioni per raggiungerlo».
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 04 novembre 2009
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Tg Videodiritto.it – Puntata del 04 novembre 2009
• Al via la mediazione civile e commerciale: approvate le disposizioni di attuazione della riforma del processo civile
• Le donne al lavoro fino a 65 anni senza comunicazione: eliminata la disparità fra i lavoratori uomini e donne
• Influenza A: le misure urgenti del Ministero della Salute. Stabilite le priorità per la vaccinazione
• Mancato deposito del ricorso per errore del corriere: riconosciuta la responsabilità dell’avvocato
Immigrazione clandestina: bocciata l’aggravante
Le norme che introducono l’aggravante di clandestinità, secondo cui le pene sono aumentate di un terzo se a delinquere è un immigrato presente illegalmente in Italia, sono costituzionalmente illegittime.
E’ quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la decisione del 9 giugno scorso.
Supera invece l’esame della Consulta il reato di clandestinità.
Nelle prossime settimane saranno depositate le motivazioni della sentenza.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 16 giugno 2010
Niente difese d’ufficio per i praticanti
I praticanti avvocati non possono essere nominati difensori d’ufficio.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 106 depositata il 17 marzo scorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 del Regio Decreto-legge n. 1578 del 1933.
Secondo Consulta la previsione in esame contrasta con il diritto dell´effettività della difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione, poiché consentirebbe che all´indagato o all´imputato possa essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l´intero iter abilitativo alla professione.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 25 marzo 2010
Approvato il decreto salva-liste
Nella riunione di venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che mira a consentire lo svolgimento regolare delle elezioni regionali fissate per il 28 e 29 marzo prossimi, consentendo la partecipazione alla competizione delle liste del popolo della libertà che erano state escluse per alcune irregolarità.
Il provvedimento detta i criteri interpretativi di norme in materia di rispetto dei termini per la presentazione delle liste, di autenticazione delle firme e di ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio centrale regionale.
La giunta della regione Lazio ha presentato un ricorso contro il decreto innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione con il governo.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 10 marzo 2010
Disabili, insegnanti di sostegno senza limiti
È costituzionalmente illegittima la disposizione che fissa il limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno per i disabili.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 depositata venerdì scorso, ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme della Finanziaria 2008.
Secondo la Consulta, deve essere consentita la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga a eventuali divieti, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave.
Il diritto del disabile all’istruzione – precisano i supremi giudici - si configura come un diritto fondamentale ed è oggetto di specifica tutela sia da parte dell’ordinamento interno che dell’ordinamento internazionale.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 4 marzo 2010
Tg Videodiritto.it – Puntata del 4 marzo 2010
• Condanna di Google per un video di maltrattamenti: controversa sentenza del Tribunale di Milano
• Amministratori giudiziari, nasce l’albo. Potranno iscriversi avvocati e commercialisti
• Disabili, insegnanti di sostegno senza limiti: la Corte costituzionale interviene sui tetti stabiliti dalla Finanziaria 2008
• Mancata approvazione della riforma dell’ordinamento forense: avvocati in sciopero il 10 marzo
Notifiche a irreperibili: occorre ricevuta della raccomandata
Nella ipotesi di irreperibilità oppure nel caso di rifiuto alla ricezione della copia di un atto, la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata e non con la semplice spedizione.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 depositata il 14 gennaio scorso, dichiarando parzialmente illegittimo l’art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario della notifica, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa.
L’articolo in questione, secondo i giudici, viola i parametri costituzionali per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi, ovvero quello del notificante e quello del destinatario, in un ambito in cui, invece, le garanzie di difesa e tutela del contradditorio devono essere improntate a canoni di effettiva parità.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 27 gennaio 2010
Le donne al lavoro fino a 65 anni senza comunicazione
Cade l’onere a carico della lavoratrice di dare tempestiva comunicazione al datore nel caso in cui intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età.
Con la sentenza n. 275 del 19 ottobre scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 del Codice delle pari opportunità che prevedeva tale onere.
La Consulta ricorda che «i precetti costituzionali di cui agli articoli 3 e 37, primo comma, non consentono di regolare l'età lavorativa della donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto concerne il limite massimo di età, ma anche riguardo alle condizioni per raggiungerlo».
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 04 novembre 2009
Tg Videodiritto.it – Puntata del 04 novembre 2009
• Al via la mediazione civile e commerciale: approvate le disposizioni di attuazione della riforma del processo civile
• Le donne al lavoro fino a 65 anni senza comunicazione: eliminata la disparità fra i lavoratori uomini e donne
• Influenza A: le misure urgenti del Ministero della Salute. Stabilite le priorità per la vaccinazione
• Mancato deposito del ricorso per errore del corriere: riconosciuta la responsabilità dell’avvocato


