Pratica forense non svolta con assiduità e diligenza
luglio 12th, 2010 in Studi legali by Appunti
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Con la sentenza n. 550/2010 il TAR Milano ha respinto il ricorso proposto da un praticante avvocato avverso il provvedimento cui il locale Consiglio dell’Ordine non aveva rilasciato il certificato di compiuta pratica, pregiudicando allo stesso la possibilità di partecipare all’esame finalizzato all’abilitazione quale avvocato.
Con tale sentenza il GA riconosce quindi agli ordini la possibilità di esprimere un giudizio di valore sull’esperienza acquisita dal praticante, valutando l’effettività del tirocinio, in particolare si riporta a quanto già espresso nei regolamenti relativi alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale.
In particolare, per il TAR la verifica va svolta non solo sulla base del «dato numerico degli atti compiuti e delle udienze cui si e assistito, così come descritte nell’apposito “libretto”», ma anche tenendo conto della proficuità dell’attività stessa, in quanto finalizzata alla formazione professionale del praticante.
http://www.appuntilegali.it
Ecco in breve il fatto tratto dalla sentenza del TAR.
Con istanza datata 03/11/2006 il ricorrente chiedeva al Consiglio dell’Ordine di Varese il rilascio del certificato di compiuta pratica e, successivamente, in data 13/11/2006 il predetto veniva convocato presso l’Ordine degli Avvocati di Varese, per sostenere il colloquio al termine del biennio di pratica forense. Di lì a poco, in data 18/11/2006, il Consiglio dell’Ordine da ultimo citato, deliberava quanto in epigrafe specificato, ritenendo che il ricorrente non avesse espletato il secondo anno di pratica in modo adeguato, con diligenza e profitto.Contro tale atto è insorto il ricorrente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e di regolamento, nonché per eccesso di potere sotto più profili ( tra cui: difetto di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, errore nei presupposti, difetto di istruttoria).
Il Tribunale ritiene opportuno premettere alcuni cenni in ordine alla disciplina normativa applicabile in subjecta materia.
Viene in rilievo, in primis, il d.P.R. 10-4-1990 n. 101, recante il “Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale” di cui è sufficiente - per l’oggetto dell’odierno contendere - richiamare gli artt.1 (rubricato “Modalità della pratica”), secondo cui: “1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.
2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione…”; 4 (rubricato “Adempimenti dei consigli dell'Ordine”), per cui: “…3. È compito dei consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni”.
Ancora, assume rilievo il disposto dell’art. 9 del d.P.R. cit., a tenore del quale, a proposito del “Certificato di compimento della pratica”, si specifica che: “1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata
Ebbene, dal verbale di audizione dell’ultimo colloquio cit., tenutosi alla presenza di quattro Consiglieri dell’Ordine di Varese, sottoscritto dall’esponente e dal suo dominus, è emerso, per quel che qui maggiormente rileva, che:
- durante lo svolgimento di un anno di pratica, l’esponente ha predisposto soltanto due atti di citazione, un atto di precetto ed una comparsa, ma come “tentativi di atti che vennero modificati”;
- tutti gli altri atti indicati nel libretto, in realtà, come dichiarato dal ricorrente medesimo, non sarebbero stati da lui predisposti ma soltanto ricopiati nel suo personal computer.
Ciò posto, non può ritenersi affetto dalle lamentate carenze motivazionali ed istruttorie il provvedimento adottato dal Consiglio dell’Ordine di Varese che, sulla base di quanto emerso nel colloquio del 16.11.2006, ha ritenuto che il ricorrente non avesse espletato il secondo anno di pratica “in modo adeguato e con diligenza e profitto”, avendo anzi svolto “pratica insufficiente e parziale”, così decretando il non riconoscimento della validità del periodo di pratica decorrente dal 26/10/2005 al 03/11/2006.
Si deve ritenere, in linea generale, che il giudizio di valore espresso dal Consiglio dell’Ordine a proposito dell’esperienza acquisita dal praticante nel periodo della pratica forense sia strumentale alla valutazione della effettività del tirocinio medesimo e, come tale, pienamente riconducibile al potere di controllo spettante a tale organo.
Né, d’altra parte, può disconoscersi in capo al medesimo Consiglio la titolarità di un potere di valutazione della qualità della pratica forense, come vorrebbe indurre a credere il patrocinio ricorrente, sostenendo che la valutazione del profitto della pratica dovrebbe essere effettuata esclusivamente in sede di esame dinanzi alla competente Corte di Appello.
In realtà, reputa il Collegio come l’Ordine sia istituzionalmente chiamato a valutare la validità del tirocinio anche sotto il profilo del profitto conseguito dal tirocinante, come chiaramente emerge dagli artt. 1 d.P.R. cit. e 10 R.d. cit..
La ratio di tale previsione risiede, infatti, nella necessità di conferire all’organo di autogoverno un potere di valutazione idoneo ad accertare l’effettività del tirocinio svolto, eventualmente smascherando quelle situazioni, pur possibili, di tirocinio in tutto o in parte apparente, in cui la pratica risulta svolta in modo fittizio e senza una concreta e fattiva partecipazione del tirocinante all’attività professionale.
A tal fine, quindi, va ribadito come l’effettività del periodo di pratica debba essere valutata, non soltanto, sulla base del dato numerico relativo al numero di atti compiuti e/o al numero delle udienze cui si è assistito, così come descritte nell’apposito “libretto” ma, altresì, tenendo conto della proficuità dell’attività stessa, in quanto finalizzata alla formazione professionale del praticante.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la valutazione negativa espressa dal Consiglio dell’Ordine di Varese rappresenti un corollario logicamente e coerentemente riconducibile all’esito del colloquio di verifica sostenuto dal ricorrente.
Con tale sentenza il GA riconosce quindi agli ordini la possibilità di esprimere un giudizio di valore sull’esperienza acquisita dal praticante, valutando l’effettività del tirocinio, in particolare si riporta a quanto già espresso nei regolamenti relativi alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale.
In particolare, per il TAR la verifica va svolta non solo sulla base del «dato numerico degli atti compiuti e delle udienze cui si e assistito, così come descritte nell’apposito “libretto”», ma anche tenendo conto della proficuità dell’attività stessa, in quanto finalizzata alla formazione professionale del praticante.
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Ecco in breve il fatto tratto dalla sentenza del TAR.
Con istanza datata 03/11/2006 il ricorrente chiedeva al Consiglio dell’Ordine di Varese il rilascio del certificato di compiuta pratica e, successivamente, in data 13/11/2006 il predetto veniva convocato presso l’Ordine degli Avvocati di Varese, per sostenere il colloquio al termine del biennio di pratica forense. Di lì a poco, in data 18/11/2006, il Consiglio dell’Ordine da ultimo citato, deliberava quanto in epigrafe specificato, ritenendo che il ricorrente non avesse espletato il secondo anno di pratica in modo adeguato, con diligenza e profitto.Contro tale atto è insorto il ricorrente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e di regolamento, nonché per eccesso di potere sotto più profili ( tra cui: difetto di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, errore nei presupposti, difetto di istruttoria).
Il Tribunale ritiene opportuno premettere alcuni cenni in ordine alla disciplina normativa applicabile in subjecta materia.
Viene in rilievo, in primis, il d.P.R. 10-4-1990 n. 101, recante il “Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale” di cui è sufficiente - per l’oggetto dell’odierno contendere - richiamare gli artt.1 (rubricato “Modalità della pratica”), secondo cui: “1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.
2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione…”; 4 (rubricato “Adempimenti dei consigli dell'Ordine”), per cui: “…3. È compito dei consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni”.
Ancora, assume rilievo il disposto dell’art. 9 del d.P.R. cit., a tenore del quale, a proposito del “Certificato di compimento della pratica”, si specifica che: “1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata
Ebbene, dal verbale di audizione dell’ultimo colloquio cit., tenutosi alla presenza di quattro Consiglieri dell’Ordine di Varese, sottoscritto dall’esponente e dal suo dominus, è emerso, per quel che qui maggiormente rileva, che:
- durante lo svolgimento di un anno di pratica, l’esponente ha predisposto soltanto due atti di citazione, un atto di precetto ed una comparsa, ma come “tentativi di atti che vennero modificati”;
- tutti gli altri atti indicati nel libretto, in realtà, come dichiarato dal ricorrente medesimo, non sarebbero stati da lui predisposti ma soltanto ricopiati nel suo personal computer.
Ciò posto, non può ritenersi affetto dalle lamentate carenze motivazionali ed istruttorie il provvedimento adottato dal Consiglio dell’Ordine di Varese che, sulla base di quanto emerso nel colloquio del 16.11.2006, ha ritenuto che il ricorrente non avesse espletato il secondo anno di pratica “in modo adeguato e con diligenza e profitto”, avendo anzi svolto “pratica insufficiente e parziale”, così decretando il non riconoscimento della validità del periodo di pratica decorrente dal 26/10/2005 al 03/11/2006.
Si deve ritenere, in linea generale, che il giudizio di valore espresso dal Consiglio dell’Ordine a proposito dell’esperienza acquisita dal praticante nel periodo della pratica forense sia strumentale alla valutazione della effettività del tirocinio medesimo e, come tale, pienamente riconducibile al potere di controllo spettante a tale organo.
Né, d’altra parte, può disconoscersi in capo al medesimo Consiglio la titolarità di un potere di valutazione della qualità della pratica forense, come vorrebbe indurre a credere il patrocinio ricorrente, sostenendo che la valutazione del profitto della pratica dovrebbe essere effettuata esclusivamente in sede di esame dinanzi alla competente Corte di Appello.
In realtà, reputa il Collegio come l’Ordine sia istituzionalmente chiamato a valutare la validità del tirocinio anche sotto il profilo del profitto conseguito dal tirocinante, come chiaramente emerge dagli artt. 1 d.P.R. cit. e 10 R.d. cit..
La ratio di tale previsione risiede, infatti, nella necessità di conferire all’organo di autogoverno un potere di valutazione idoneo ad accertare l’effettività del tirocinio svolto, eventualmente smascherando quelle situazioni, pur possibili, di tirocinio in tutto o in parte apparente, in cui la pratica risulta svolta in modo fittizio e senza una concreta e fattiva partecipazione del tirocinante all’attività professionale.
A tal fine, quindi, va ribadito come l’effettività del periodo di pratica debba essere valutata, non soltanto, sulla base del dato numerico relativo al numero di atti compiuti e/o al numero delle udienze cui si è assistito, così come descritte nell’apposito “libretto” ma, altresì, tenendo conto della proficuità dell’attività stessa, in quanto finalizzata alla formazione professionale del praticante.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la valutazione negativa espressa dal Consiglio dell’Ordine di Varese rappresenti un corollario logicamente e coerentemente riconducibile all’esito del colloquio di verifica sostenuto dal ricorrente.

