Responsabilità del conduttore di talk show
dicembre 2nd, 2009 in Diritto penale by redazione
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“Non è consentito neppure in chiave retrospettiva riferire di ipotesi investigative o di meri sospetti degli inquirenti (veri o presunti che siano) senza precisare, al tempo stesso, che quelle ipotesi o sospetti sono rimasti privi di riscontro”.
E’ quanto stabilito dalla Sezione Quinta Penale della Cassazione con la sentenza n. 45051 depositata il 24 novembre scorso.
Nella specie la Suprema Corte ha confermato la condanna di Bruno Vespa per diffamazione originata da una puntata di Porta a Porta dedicata all’omicidio della contessa Alberica Filo Della Torre.
In particolare si contesta al conduttore il fatto di non avere impedito che nel corso della trasmissione andasse in onda un servizio che aveva arrecato pregiudizio per l’onore e la reputazione dei familiari.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 2 dicembre 2009


Matteo said:
Non ho letto le motivazioni della sentenza, ma dalle varie sintesi che ho letto o ascoltato mi pare una decisione condivisibile: un professionista dell’informazione soprattutto (come un giornalista teoricamente è) deve essere limpido e responsabile nell’esposizione delle notizie il cui contenuto non è ancora accertato o accertabile, a maggior ragione se toccano la vita e l’onore delle persone.
dicembre 13th, 2009 at 12:44 am