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Mancato deposito del ricorso per errore del corriere

novembre 4th, 2009 in Studi legali by redazione               Share Condividi questo video!


L’avvocato che assume l’incarico di proporre il ricorso per cassazione avverso una sentenza di merito, assume l’obbligo giuridico di procedere al deposito dell’atto nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito.

Lo ha ribadito la Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n° 15895 depositata il 7 luglio 2009.

Ne deriva che il professionista, che ometta di depositare il ricorso nel termine appena indicato, sia inadempiente alla sua obbligazione e, pertanto, tenuto a risarcire i danni, salva la prova della impossibilità sopravvenuta per causa a lui non imputabile.

Nella specie gli Ermellini hanno riconosciuto la responsabilità dell’avvocato che aveva affidato il plico contenente il ricorso ad un corriere, il quale, anziché recapitarlo al Collega domiciliatario, lo aveva consegnato ad un destinatario sbagliato.

Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 04 novembre 2009

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