Legittima l’istanza di rinvio via fax
Ottobre 1st, 2009 in Avvocati, Processo penale by redazione Redazione
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Qualora la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell’inizio dell’udienza, il giudice del dibattimento ha l’obbligo di esaminarla per verificare se il dedotto impedimento sia giustificato.
E’ quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 37535 depositata il 24 settembre scorso.
Nel caso in esame gli ermellini hanno accolto il ricorso di un avvocato che aveva inviato un’istanza di rinvio via fax, giustificando la sua assenza con l’impossibilità di recarsi all’udienza in ragione della concomitanza di un ulteriore impegno professionale.
Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 30 settembre 2009


ALFREDO SCARLATA said:
sarebbe interessante leggere la sentenza
Ottobre 22nd, 2009 at 8:51 pm
redazione Redazione said:
Si riporta la sentenza relativa alla news:
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
Sentenza 8 luglio - 24 settembre 2009, n. 37535
(Presidente Esposito - Relatore Gallo)
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 26 febbraio 2007, la Corte di appello di Torino, giudicando sull’appello proposto avverso tre sentenza del Tribunale monocratico di Novi Ligure (rispettivamente in data 1/7/2003, 16/9/2003 e 21/12/2004) pronunziate nei confronti di B. M., imputato di una serie di reati contro il patrimonio (ricettazione, appropriazione indebita, truffa e furto), ritenuta la continuazione fra i reati commessi nel 2000, rideterminava la pena complessiva per tali reati in anni uno, mesi tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa, confermando nel resto la pena inflitta con la terza sentenza impugnata, pari a anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in punto di assistenza dell’imputato. Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia ingiustificatamente disatteso l’istanza di rinvio del dibattimento, avanzata, via fax, dal difensore dell’imputato, impossibilitato a partecipare, stante il concomitante impegno professionale, quale difensore d’ufficio, in procedimento per direttissima a carico di imputato detenuto. In particolare si duole che la motivazione della Corte che abbia eluso di valutare la sussistenza dell’impedimento adducendo l’irritualità della comunicazione via fax ed assume che il difensore di fiducia non poteva nominare un sostituto processuale, essendo procuratore speciale dell’imputato ed avendo già comunicato la sua intenzione di concordare la misura della pena e di rinunziare ai restanti motivi d’appello.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale dà atto di aver ricevuto, la stessa mattina dell’udienza, comunicazione via fax del difensore dell’imputato che ha chiesto il rinvio dell’udienza, dichiarando di essere costretto a trattenersi a Genova, in quanto nominato difensore d’ufficio in un processo per direttissima. In proposito la Corte motiva il mancato accoglimento dell’istanza, rilevando che il fax costituisce un mezzo tecnico non previsto specificamente dalla legge per il deposito delle istanze.
Orbene a fronte di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, il giudice del dibattimento può accoglierla o respingerla, valutando se le ragioni addotte integrino gli estremi dell’assoluta impossibilità a comparire, ex art. 420 ter, comma 5, c.p.p. ma non può esimersi dal valutare l’istanza medesima, una volta che ne sia venuto a conoscenza.
Il fatto che la comunicazione a mezzo fax non sia prevista specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, espone il richiedente al rischio dell’intempestività nel caso la medesima istanza non venga portata a conoscenza del giudice, ma non rende la medesima nulla o inesistente.
Ha statuito al riguardo questa Corte che:
“La segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen., pervenuta alla cancelleria prima dell’inizio dell’udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., espone il richiedente al rischio dell’intempestività con cui l’atto può pervenire alla conoscenza del giudice”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14574 del 16/03/2005 Ud. (dep. 19/04/2005) Rv. 231102). Da tale orientamento giurisprudenziale si deduce che, ove l’istanza, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell’inizio dell’udienza, il giudice del dibattimento ha l’obbligo di esaminarla per verificare se il dedotto impedimento sia giustificato. Non essendo ciò avvenuto, nel caso di specie si è verificata una violazione del diritto all’assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità dell’ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi ad altra Sezione della Corte d’Appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra Sezione della Corte d’Appello di Torino per nuovo giudizio.
Ottobre 25th, 2009 at 12:24 pm