breve riflessione sull’art. 384 cpc
luglio 20th, 2009 in Studi legali by Antonio
Condividi questo articolo!
Brevi riflessioni sull’art. 384 cpc. Obbligo dei Giudici di uniformarsi ai canoni statuiti dalla sentenza della Cassazione.
In riferimento all’art. 384 cpc sussiste, nel codice, l’obbligo dei Giudici di rinvio di uniformarsi al dettato della Corte di Cassazione, con obbligo del rispetto delle questioni giuridiche e di merito segnalate dalla Consulta, anche prima della riforma intervenuta.
Qualora la Corte accoglie un ricorso fondato sui motivi di cui all'art. 360, 1° co., n. 3 e non ritenga di definire il giudizio nel merito essa, emanata solo la sentenza rescindente, cassa con rinvio - rinvio "proprio" o prosecutorio - rimettendo la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza annullata (art. 383 cpc).
Il processo, destinato a concludersi con una nuova pronuncia di merito, prosegue così, nella sua fase rescissoria, presso il Giudice ad quem che sarà vincolato al principio di diritto espressamente o implicitamente enunciato dalla Corte, costituente la regula juris da applicare, nel caso concreto, ai punti indicati dalla stessa come modificabili (RICCI, La sentenza della terza via e il contraddittorio, in RDPr, 2006, 164).
Qualora la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il Giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al dictum cassatorio, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. 6707/2004; Cass. 9690/2003; Cass. 8125/2000).
Poiché il principio di diritto non è fissato in via astratta ma ai fini della concreta soluzione della lite, esso vincola anche in ordine alle questioni, proponibili dalle parti o rilevabili d'ufficio, che, precedentemente dedotte, devono ritenersi implicitamente decise quale necessario ed inderogabile presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima (è C. 22523/2004; C. 11650/2002; C. 7279/2000; A. Perugia 29.2.1988).
Il mancato rispetto del decisum cassatorio, pertanto, costituisce error in procedendo, per la cui verifica la Suprema Corte, in sede di ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, ha tutti i poteri di Giudice del fatto in rapporto alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente (è C. 6461/2005; contra C. 3352/2005).
Nell'ottica di rafforzamento della funzione nomofilattica del Supremo Collegio l'art. 12, D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, ha ulteriormente esteso l'obbligo di conformazione del giudice di rinvio: l'art. 384, 2° co., dispone infatti, nella sua nuova formulazione, che questi debba uniformarsi, comunque, a quanto statuito dalla Corte: vincolo già esistente nella formulazione anteriore al codice, con obbligo del Giudice di rinvio di uniformarsi al dictum della Corte di Cassazione anche quando non è stato enunciato il principio di diritto (TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, in www.judicium.it , n. 14).
In riferimento all’art. 384 cpc sussiste, nel codice, l’obbligo dei Giudici di rinvio di uniformarsi al dettato della Corte di Cassazione, con obbligo del rispetto delle questioni giuridiche e di merito segnalate dalla Consulta, anche prima della riforma intervenuta.
Qualora la Corte accoglie un ricorso fondato sui motivi di cui all'art. 360, 1° co., n. 3 e non ritenga di definire il giudizio nel merito essa, emanata solo la sentenza rescindente, cassa con rinvio - rinvio "proprio" o prosecutorio - rimettendo la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza annullata (art. 383 cpc).
Il processo, destinato a concludersi con una nuova pronuncia di merito, prosegue così, nella sua fase rescissoria, presso il Giudice ad quem che sarà vincolato al principio di diritto espressamente o implicitamente enunciato dalla Corte, costituente la regula juris da applicare, nel caso concreto, ai punti indicati dalla stessa come modificabili (RICCI, La sentenza della terza via e il contraddittorio, in RDPr, 2006, 164).
Qualora la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il Giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al dictum cassatorio, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. 6707/2004; Cass. 9690/2003; Cass. 8125/2000).
Poiché il principio di diritto non è fissato in via astratta ma ai fini della concreta soluzione della lite, esso vincola anche in ordine alle questioni, proponibili dalle parti o rilevabili d'ufficio, che, precedentemente dedotte, devono ritenersi implicitamente decise quale necessario ed inderogabile presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima (è C. 22523/2004; C. 11650/2002; C. 7279/2000; A. Perugia 29.2.1988).
Il mancato rispetto del decisum cassatorio, pertanto, costituisce error in procedendo, per la cui verifica la Suprema Corte, in sede di ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, ha tutti i poteri di Giudice del fatto in rapporto alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente (è C. 6461/2005; contra C. 3352/2005).
Nell'ottica di rafforzamento della funzione nomofilattica del Supremo Collegio l'art. 12, D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, ha ulteriormente esteso l'obbligo di conformazione del giudice di rinvio: l'art. 384, 2° co., dispone infatti, nella sua nuova formulazione, che questi debba uniformarsi, comunque, a quanto statuito dalla Corte: vincolo già esistente nella formulazione anteriore al codice, con obbligo del Giudice di rinvio di uniformarsi al dictum della Corte di Cassazione anche quando non è stato enunciato il principio di diritto (TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, in www.judicium.it , n. 14).

