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applicazione di interessi ultra legali e usi bancari

luglio 20th, 2009 in Diritto civile by Antonio               Share Condividi questo articolo!

applicazione di interessi ultra legali e usi bancari
Brevi riflessioni sul divieto di applicazione di interessi ultralegali negli usi negoziali bancari.
Giungo ancora oggi sentenza ricalcanti la questione ormai poco dibattuta circa la legittimità, degli Istituti di credito, di applicare interessi ultralegali nell’ambito dei contratti siglati con i consumatori. In particolare, si contesta l’applicazione di interessi ultralegali in assenza di previsione scritta e determinata, di voci di spesa quali la commissione di massimo scoperto, non dovute, di un criterio diverso e più svantaggioso per il cliente per il calcolo dei giorni valuta e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
La presente dissertazione è volta ad individuare e descrivere i casi di invalidità e nullità parziale del contratto regolante il rapporto di apertura di credito. Risulta spesso che, i contratti siglati in passato,
disciplinanti il contratto di apertura di credito con scopertura sul conto corrente fa riferimento, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto, applicavano le “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”. Orbene, secondo l’ormai prevalente giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in materia di interessi ultralegali, il rinvio alle condizioni praticate usualmente dall’azienda di credito sulla piazza non è sufficiente a soddisfare l’onere della forma scritta richiesto dall’art. 1284, comma 3, c.c., perché sfornito dei requisiti minimi di determinatezza o determinabilità dell’oggetto, essenziale per la validità del contratto (per le sentenze si rinvia alla sentenza impugnata). Del resto, il divieto di rinvio agli usi è stato espressamente sancito, dalla legge n.154/1992, che ha definitivamente determinato la scomparsa dalla modulistica bancaria della clausola in parola.
E con riferimento ai contratti sottoscritti precedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, per l’appunto il caso che ci occupa, se è pur vero che era prevalente, soprattutto nella giurisprudenza di legittimità, la tesi secondo cui in ipotesi di rinvio per relationem al saggio di interesse “usualmente praticato sulla piazza” l’oggetto del contratto non pativa nocumento alcuno in ordine al requisito della determinatezza o determinabilità, (ciò in quanto l’obbligo previsto dall’art. 1346 c.c. era, da ritenersi, ugualmente rispettato, posto che nel documento contrattuale le parti indicavano criteri certi ed obiettivi che consentivano la concreta determinazione del tasso di interesse), è altresì indiscutibile che la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha mutato indirizzo, sostenendo che la clausola di rinvio agli usi di piazza può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata all’esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza, e non quando tali accordi contengono riferimenti a tipologie di interessi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (Cassazione civile, Sezione III, 14684/03; Sezione prima, 17338/02; 13823/02; Trib. Lecce, 46/05; Trib. Torino, 2956/06 e numerose altre). (…)
Deve poi essere dichiarata la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per violazione dell’articolo 1283 c.c. Con riferimento a tale questione, è noto l’indirizzo più recente della Suprema Corte, che ha ritenuto nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto, appunto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (Cass. SU, 21095/04. Si segnalano, in materia di usi bancari: Cass. 2374/99; Cass. 3096/99. In dottrina v. ACCORDINO, Arch. Civ. 1999, 1228; CABRAS, Vita not. 1999, 209; GABRIELLI, Riv. Dir. Civ. 1999, II, 443; QUADRI, Corr. Giur. 1999, 384; RICCIO, Contratto e impresa 1999, 317).
A regolare la materia è poi intervenuto l’art. 25 del d.lgs n. 342/1999 che, innovando la rubrica dell’articolo 120 TU - << Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi>> - ha aggiunto al comma 1 dell’art. 120 due nuove disposizioni alla stregua elle quali <>, prevedendo in ogni caso che <
In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>. Peraltro la Corte Costituzionale, come è noto, con sentenza n. 425/00 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 citato (contenente modifiche al d.lgs. 385/93, recante il TU delle norme in materia bancaria e creditizia), per contrasto con gli artt. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 Cost., nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Cicr relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate (a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente) al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti. Per effetto di tale pronuncia, le clausole anatocistiche restano quindi disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse (basate su un usi negoziale anziché su una norma consuetudinaria) sono da considerarsi nulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c. (Cassazione 4490/02). Alla luce, quindi, di tali orientamenti, dev’essere dichiarata la nullità, nella specie, della previsione contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale.
La citata nullità deve estendersi ad ogni tipo di clausola, ivi compresa quella inerente le commissioni di massimo scoperto (CMS). La CMS, al pari di ogni altra condizione contrattuale, deve essere determinata o almeno determinabile al momento in cui il contratto è stato concluso. Pertanto, operando un rinvio a tutte le considerazioni svolte sulla nullità della clausola di rinvio agli interessi uso piazza, può concludersi che tale nullità non può che riguardare, nel caso di specie, anche la pattuizione della CMS, stante la mancanza di elementi certi e predeterminanti per la sua concreta quantificazione. La nullità dell’addebito delle commissioni di massimo scoperto va dichiarata anche perché queste oltre a non essere espressamente previste nel contratto, costituiscono una indebita integrazione del tasso di interesse applicato. L’articolo 7 dell’impugnato rapporto non fa alcun riferimento alle CMS, parlando genericamente di commissioni da applicarsi nella misura stabilita, escludendo, poi, di fatto il riferimento ad usi o altro.
Nei giudizi aventi ad oggetto tali argomenti, le Banche non forniscono la prova della predeterminazione dei tassi applicati né la conformità degli stessi alle condizioni di piazza. Per tale ragione, non è dato escludere, a priori, la discrezionalità delle Banche nella determinazione dei citati tassi considerandosi l’onere probatorio a loro carico, a nulla valendo il richiamo alla non contestazione, degli eventuali estratti conto (v. funditus Cass. 4846/98).
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