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Quando lo spacciatore risponde della morte del cliente

giugno 11th, 2009 in Diritto penale by redazione               Share Condividi questo video!

Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 10 giugno 2009

Per configurare la responsabilità penale dello spacciatore per la morte del cliente occorre accertare non solo il nesso di causalità tra cessione di sostanze stupefacenti e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore.

E’ quanto stabilito dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione con la sentenza n. 22676 depositata il 29 maggio scorso.

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One Response to “Quando lo spacciatore risponde della morte del cliente”

  1. Finalmente la Cassazione a Sezioni Unite sancisce un principio volto a riempire il vuoto normativo lasciato nel codice penale riguardo all’elemento psicologico in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Tale sentenza è significativa anche per l’omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p., in cui il coefficiente psichico richiesto non sarà piu’ dolo misto a responsabilità oggettiva ma dolo misto a colpa in concreto e non piu’ presunta, con il corollario logico deduttivo che tale interpretazione è piu’ coerente con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost. Se in concreto nulla è rimpoverabile all’agente per l’evento piu’ grave, si sarà puniti solo per il delitto base voluto.

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