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La nuova riforma del processo civile

Giugno 4th, 2009 in Avvocati, Processo civile by redazione Redazione               Share Condividi questo video!

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso la legge n° 69 del 18 giugno 2009 contenente la riforma del processo civile.

Il ministro proponente Angelino Alfano ha dichiarato che la nuova legge “ha come obiettivo l’accelerazione dei tempi del processo nell’ambito di una più ampia riforma che assicuri una giustizia più rapida per i cittadini”.

Queste le principali novità:
• introduzione della mediazione civile per favorire la conciliazione stragiudiziale delle parti
• ricorso alla testimonianza scritta
• processo sommario di cognizione come alternativa al rito ordinario
• aumento della competenza per valore del giudice di pace:
fino a cinquemila euro per le cause relative a beni mobili e fino a ventimila euro per le cause di risarcimento del danno da circolazione
• previsione del rito ordinario per le cause riguardanti i sinistri stradali
• sanzioni contro chi causa l’allungamento dei tempi del processo
• soppressione del rito societario

La riforma entrerà in vigore il prossimo 4 luglio.

Notizia tratta dal Tg Videodiritto del 24 giugno 2009

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One Response to “La nuova riforma del processo civile”

  1. Anna said:

    LA “MEDIAZIONE CIVILE” NON E’ LA “CONCILIAZIONE”

    Anche io ho appreso con piacere la notizia della tanto agognata riforma del processo civile che dovrebbe risolvere l’annosa questione delle incredibili lungaggini della Giustizia civile italiana. Mi riferisco in particolare all’introduzione dell’istituto della “mediazione civile”.

    A tal proposito, mi preme sottolineare che sulla questione bisognerebbe procedere parlandone in maniera quanto più chiara possibile. Infatti, su molti giornali e altri siti web si è parlato dell’introduzione della (cito testualmente) “mediazione civile o conciliazione”, tralasciando di evidenziare che in realtà si tratti di due istituti ben diversi.

    Infatti, la CONCILIAZIONE è un procedimento che è già esistente nel nostro ordinamento in varie forme. Si pensi alla conciliazione obbligatoria o alla monocratica o alla sindacale nel Diritto del Lavoro. Oppure ancora si pensi alla conciliazione commerciale svolta dalle Camere di Commercio o alla conciliazione giudiziale penale.
    La MEDIAZIONE CIVILE, invece, costituisce una vera e propria riforma del processo civile che va a dotare la Giustizia di uno strumento innovativo di portata generale che riguarderà tutte le controversie civili e commerciali. Uno strumento che potrà essere obbligatorio o facoltativo (a seconda delle materie) e che, per tempi e modi di operatività, potrà rivoluzionare la giustizia civile del nostro Paese.

    Pertanto, ritengo che bisognerebbe sottolineare con chiarezza il fatto che, ciò che verrà introdotto, sarà l’istituto della MEDIAZIONE CIVILE (intesa come riforma innovativa del processo civile) e NON quello della semplice e già esistente CONCILIAZIONE (ossia il semplice intervento di un terzo, più o meno qualificato, per risolvere una questione)

    In poche parole, in tale ambito se si parla di “conciliazione” lo si fa riferendosi soltanto ed esclusivamente al RISULTATO che si intende raggiungere con questo nuovo STRUMENTO giuridico che è, appunto, la “mediazione civile”

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